Sicurezza e regolamenti

Regole di condotta sulle piste da sci

  1. Rispetto per gli altri
    Ogni sciatore o snowboarder deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo altre persone o provocare danni.
  2. Padronanza della velocità e del comportamento
    Ogni sciatore o snowboarder deve tenere una velocità e un comportamento adeguati alla propria capacità nonché alle condizioni generali della pista, della libera visuale, del tempo e all’intensità del traffico.
  3. Scelta della direzione
    Lo sciatore o lo snowboarder a monte che ha la possibilità di scegliere il percorso deve tenere una direzione che eviti il pericolo di collisione con lo sciatore a valle.
  4. Sorpasso
    Il sorpasso può essere effettuato (con sufficiente spazio e visibilità), tanto a monte quanto a valle, sulla destra o sulla sinistra, ma sempre ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore o allo snowboarder sorpassato.
  5. Immissione ed incrocio
    Lo sciatore o lo snowboarder che si immette su una pista o che riparte dopo una sosta, deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per sé o per gli altri; negli incroci deve dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo indicazioni.
  6. Sosta
    Lo sciatore o lo snowboarder deve evitare di fermarsi, se non in caso di necessità, nei passaggi obbligati o senza visibilità. La sosta deve avvenire ai bordi della pista. In caso di caduta lo sciatore deve sgomberare la pista al più presto possibile.
  7. Salita o discesa a piedi
    In caso di urgente necessità lo sciatore o lo snowboarder che risale la pista, o la discende a piedi, deve procedere soltanto ai bordi della stessa.
  8. Rispetto della segnaletica
    Lo sciatore o lo snowboarder deve rispettare la segnaletica prevista per le piste da sci ed in particolare l’obbligo del casco per i minori di 18 anni.
  9. Soccorso
    Chiunque deve prestarsi per il soccorso in caso di incidente.
  10. Identificazione
    Chiunque sia coinvolto in un incidente o ne e’ testimone è tenuto a dare le proprie generalità.

Normativa vigente

D. Lgsl. 40/2021Misure di sicurezza nelle discipline sportive invernali
L.R. 27/2004Disposizioni in materia di sicurezza sulle aree destinate alla pratica degli sport invernali
L.R. 2/97Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione
Reg. Reg.  2/96Regolamento di esecuzione della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci), come modificata dalla legge regionale 26 marzo 1993, n. 15.
L.R. 9/92Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci
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